Criminal appeal dismissed for extreme generality and inconclusive arguments regarding sentencing and substance quality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Armando Loffredo inadmissible due to extreme generality and inconclusive arguments. The appellant challenged the appellate court's reconstruction of facts and the quality of the seized substance without linking these claims to specific defense points. The court ruled that the appeal was inconclusive because it contested the factual reconstruction generally while the appeal only addressed the punitive treatment, leading to dismissal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is characterized by extreme generality, failing to connect broad assertions about the nature of the substance to specific defense arguments, or if it contests the factual reconstruction in a manner that does not correspond to the scope of the appeal regarding punitive treatment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO ARMANDO nato a POZZUOLI il 13/11/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Armando Loffredo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché connotato da estrema genericità ( si richiama ad un asserito rilievo da ascrivere al profilo " qualitativo" della sostanza detenuta dall'imputato senza raccordare tale imprecisata indicazione al contenuto specifico di determinati rilievi difensivi) e da indicazioni comunque inconferenti ( si contesta sempre genericamente la ricostruzione in fatto operata in sentenza quando l'appello riguardava unicamente il trattamento sanzionatorio); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Giorl i Fidelbo DEPOSITATO IN CA RIA oggi, ___________ O1