Italian court dismisses appeal as sentencing arguments are manifestly unfounded and merit is already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Bova inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding the punitive treatment. The appellant argued for a suspended sentence, but the lower court's decision was based on sufficient reasoning and two aggravating circumstances established during the execution of the precautionary measure. The court ruled that the appeal constitutes an improper request for a retrial on the merits rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals regarding the determination of punitive treatment are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of defensive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVA ANTONIO nato a CASTEL VOLTURNO il 21/08/2000 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Bova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, sono quantomeno manifestamente infondati perchè immediatamente superati dalla decisione gravata che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in ordine alla misura della pena (si veda pagina 6, primo capoverso, quanto al compiuto argomentare speso sul punto, in relazione al quale il ricorso si risolve in una indebita sollecitazione ad una rivisitazione di merito) oltre che in riferimento al diniego delle generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (decisivo in tal senso l'assorbente riferimento ai due aggravamenti disposti in sede di esecuzione della misura cautelare applicata per i fatti oggetto della regiudicanda); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre dente Benedetto Paternò Raddusa Gio Fidelbo DEPOSITATO IN CANQN..LERIA . 01