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Ordinanza — n. 21344/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21344/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAR MUSTAFA nato il 10/10/1984 ESSAYAH DRISS nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOo . _ • - " • . udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di Bellar Mustafa e Essaydi,Driss avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21344/2022 — snpen · Corte di Cassazione: _ • - " • . udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di Bellar Mustafa e Essaydi,Driss avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi di rigore cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cause di esclusione motivazione sufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAR MUSTAFA nato il 10/10/1984 ESSAYAH DRISS nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOo . _ • - " • . udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso unitariamente proposto nell'interesse di Bellar Mustafa e Essaydi,Driss avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pie idente Benedetto Paternò Raddusa Giordiol Fidelbo L-( DEPOSITATO IN CA