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Ordinanza — n. 21343/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to sufficient and non-illogical reasoning regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision contained sufficient and non-illogical reasoning. The appellant challenged the confirmation of recidivism, but the court found the original judgment adequately highlighted the reprehensibility of the act and the defendant's increasing danger based on prior records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal challenging the confirmation of recidivism is inadmissible if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning regarding the reprehensibility of the act and the defendant's dangerousness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism confirmation sufficient reasoning standard non-illogical motivation Cassazione procedural rule pericolo di reiterazione attenuazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNINI LUCIANO nato a TORINO il 22/04/1994 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luciano Giovannini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, volto unicamente a contestare la motivazione spesa nel confermare il riconoscimento della recidiva è inammissibile perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto e la crescente pericolosità da ascrivere all'imputato alla luce dei precedenti riscontrati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. P Il Consigliere estensore Il Presi ente Benedetto Paternò Raddusa Gior‘iCi) Fidelbo DEPOSITATO IN CANC O 1 GIU L