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Ordinanza — n. 21342/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge of first instance evidence evaluation without specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21342/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Americo Mancino inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility but failed to provide a concrete and specific comparison with the territorial court's reasoning regarding the acquired evidence. Consequently, the court ruled that the complaint constituted a generic contestation of the motivation without substantive argumentation, leading to the dismissal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint against the motivation is merely generic and lacks a concrete, specific comparison with the reasoning of the lower court regarding the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motivation challenge evidence evaluation specific argumentation Article 616 c.p.p. minaccia nel diritto penale reato mancato gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO AMERICO nato a TARANTO il 10/02/1979 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Americo Mancino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, addotta sotto il versante di un asserito vizio di motivazione non altrimenti dettagliato, si sostanzia in una generica contestazione della valutazione spesa in relazione al materiale probatorio acquisito a sostegno del giudizio di responsabilità senza operare alcun concreto e specifico confronto con l'argomentare, puntuale e lineare, svolto dalla Corte territoriale a conferma della condanna disposta in primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente Benedetto Paternò Raddusa Giof i ) Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi. 01 G I 22 IL