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Ordinanza — n. 21341/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21341/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21341/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI LINA nato a TARANTO il 16/12/1975 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lina Pignatelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le considerazioni sul dolo e la ritenuta insussistenza dello stato di necessità evocato dalla difesa svolte dal secondo al quarto capoverso di pagina 3 della sentenza gravata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21341/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lina Pignatelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le considerazioni sul dolo e la ritenuta insussistenza dello stato di necessità evocato dalla difesa svolte dal secondo al quarto capoverso di pagina 3 della sentenza gravata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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difesa obbligatoria permesso di promuovere un procedimento penale minaccia nel diritto penale assenza di persecuzione coazione penale omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI LINA nato a TARANTO il 16/12/1975 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lina Pignatelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le considerazioni sul dolo e la ritenuta insussistenza dello stato di necessità evocato dalla difesa svolte dal secondo al quarto capoverso di pagina 3 della sentenza gravata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi ente Benedetto Paternò Raddusa Gior Fidelbo / DEPOSITATO IN CANr LLERIA oggi, 0131 ; IL C