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Ordinanza — n. 21339/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific procedural violations and logical flaws in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Russo and Limone inadmissible, citing specific procedural defects and logical inconsistencies in their arguments. The appellants alleged vague reasoning and omitted evidence regarding criminal liability and recidivism, but the court found the lower court's decision logically coherent and well-supported by the facts. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely propose alternative readings of evidence or allege vague reasoning without specific procedural violations, as the lower court's decision must be logically coherent and fully examined.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural defects logical coherence criminal liability recidivism recognition court costs Cassazione decision scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIMONE STEFANO nato a NAPOLI il 13/04/1969 RUSSO ROBERTO nato a TARANTO il 16/03/1972 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Roberto Russo e Stefano Limone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché quello di Roberto Russo contiene censure (primi due motivi )) volti a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato ci legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e denunzia asseriti difetti e palesi illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente ) connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; quello del Limone, sempre in relazione al giudizio di responsabilità, denunzia vizi di motivazione non altrimenti precisati e lamenta altrettante indefinite violazioni processuali nonché la manca assunzione di una prova decisiva anche questa connotata da una estrema vaghezza argonnentativa e comunque mai dedotta siccome sollecitata nelle pregresse fasi di merito; entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati in relazione alla negata configurazione delle condotte in contestazione ai sensi dell'art 73 comma 5, avendo la Corte territoriale ( pagina 27), fatto puntuale riferimento, attraverso ragionamenti inferenziali immuni a profili di manifesta illogicità, al portato non indifferente della sostanza acquistata, detenuta e ceduta dai due imputati in considerazione proprio delle modalità e dei mezzi impiegati nell'occasione illecita a gudizio, così da portare il fatto contestato dentro ambiti di incompatibilità con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; il ricorso del solo Russo è manifestamente infondato in relazione al riconoscimento della recidiva, avendo la Corte del merito ( pagina 28) dato puntuale rilievo ai precedenti, gravi e alcuni anche recenti, del ricorrente nell'ottica volta a meglio descrivere la maggiore riprovevolezza del fatto e l'accresciuta pericolosità dell'imputato rassegnata dalla vicenda a giudizio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Preúdente Benedetto Paternò L Rad usa Giorg( Fidelbo DEPOSITATO IN CANC O 1 0