Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Cosa inadmissible, ruling that all grounds were manifestly unfounded. The court found the arguments concerning the punitive treatment, sentence length, recidivism under Articles 416 bis and 74 of the Tuscan law, and the increase for continuation to be clearly superseded by the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded because they are clearly superseded by the reasoned decision of the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSA ANTONIO DETTO ANTONELLO nato a TARANTO il 03/08/1967 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, tutti inerenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati perché all'evidenza superati e deprivati di rilievo dal tenore della decisione gravata, il cui argomentare appare immune a censure prospettabili in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione delle generiche ( aspetto a tacer d'altro assorbito dal puntuale e inequivoco decisivo riferimento ai precedenti del ricorrente), alla misura della pena irrogata (puntualmente argomentata nel giustificare le ragioni del rilevato distanziamento dal minimo edittale), alla individuazione dei presupposti utili a supportare la ritenuta recidiva (alla luce della maggiore pericolosità da ascrivere al ricorrente in considerazione delle pregresse condanne dell'imputato per associazione ex artt. 416 bis c.p. e 74 TUS) e l'aumento per la continuazione ( puntualmente argomentato facendo leva sul quantitativo della sostanza fatta oggetto di cessione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente Benedetto Paternò Raddusa Gior4 ) Fidelbo CiEiluSiTATO IN CAN" LERIA O l GI oggi