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Ordinanza — n. 21336/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as facts are legally inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by D'Uggento and Paderi inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellants argued for a specific legal configuration regarding their commercial activities, but the lower court's reasoning fully addressed their defenses by prioritizing quantitative and qualitative factors. The court rejected the appeals because the arguments did not constitute valid grounds for cassation review and sought no genuine argumentative gaps.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 TUS; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the contested facts do not fall within the specific legal hypotheses permitted by law and if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility TUS commercialization quantitative qualitative factors argumentative gaps requirement penal procedure appeals controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 TUS
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'UGGENTO AMERIGO nato a TARANTO il 14/10/1995 PADERI MONICA nato in GERMANIA il 14/10/1973 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso unitariamente proposto nell'intenesse di Amerigo D'Uggento e Monica Paderi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto deve ritenersi manifestamente infondato quello inerente la configurazione ascritta al fatto contestato (non ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 TUS) a fronte di una motivazione ( pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) che compiutamente considera tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie rivendicata dalla difesa, escludendone coerentemente l'applicabilità grazie alla puntuale valorizzazione del preponderante rilievo da ascrivere al dato quantitativo e qualitativo della sostanza commercializzata dai ricorrenti radicalmente inammissibile quello afferente alla determinazione del trattamento punitivo sia perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, sia perchè la doglianza si sostanzia in una indebita sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità a rivalutare nel merito la relativa decisione senza addurre effettivi vuoti o incongruenze argomentative rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Benedetto Paternò Raddusa Giorg ) Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA•y JIL CA