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Ordinanza — n. 21334/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentative references to the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Sannino inadmissible. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning but failed to provide specific, congruent references to the arguments presented in the contested judgment. The court found the lower court's decision logically coherent and fully examined the relevant procedural data, rendering the vague complaints insufficient to justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal alleging defects in the reasoning of a judgment is inadmissible if the appellant fails to make specific, congruent references to the argumentative content of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal defects of reasoning congruent references argumentative content Corte di Cassazione procedural law costs of appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO FRANCESCO nato a TARANTO il 09/02/1974 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Sannino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia asseriti difetti di motivazione senza operare congrui riferimenti al portato argomentativo dell'atto impugnato, connotato, per contro, da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Benedetto Paternò Raddusa Gior D Fidelbo 74-/) / DEPOSITATO IN CANCELLERIA ( o 1 61 022 ' 3 IL CANCE