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Ordinanza — n. 21333/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21333/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI FABIO nato a MANDURIA il 03/07/1985 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Tomaselli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive peraltro di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e immuni da vuoti logici (con riguardo alle ragioni difensive addotte per negare l'assenza del ricorrente dal domicilio ove risultava sottoposto agli arresti) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21333/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Tomaselli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive peraltro di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e immuni da vuoti logici (con riguardo alle ragioni difensive addotte per negare l'assenza del ricorrente dal domicilio ove risultava sottoposto agli arresti) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico allontanamento nonostante motivi di salute circostanze attenuanti accertamento medico incompleto inesigibile malgrado lesioni salute testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI FABIO nato a MANDURIA il 03/07/1985 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (2 letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Tomaselli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive peraltro di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e immuni da vuoti logici (con riguardo alle ragioni difensive addotte per negare l'assenza del ricorrente dal domicilio ove risultava sottoposto agli arresti) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. P Il Consigliere estensore Il Pr sidente Benedetto Paternò Raddusa Giorg D Fidelbo DEPOSITATO IN CA -LLERIA O l GI " oggi