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Ordinanza — n. 21331/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and manifestly unfounded factual arguments regarding crime configuration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luca Di Corrado inadmissible because the cited grounds were not permitted under the law in a legality proceeding. The defense argued for a specific factual configuration, but the lower court already considered all constitutive elements and the defendant's criminal context, rendering the appeal's arguments inconclusive. The court rejected the claim as legally unfounded, citing the preclusion of certain arguments in cases of repeated recidivism, and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 99 comma 4 cp: Appeals in legality proceedings are inadmissible if the grounds are not permitted by law or manifestly unfounded, particularly when the lower court has fully addressed the factual elements and specific criminal context without error.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding repeated recidivism manifestly unfounded factual configuration court costs Cassation review reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 99 comma 4 cp
Art. 73 comma 5 TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CORRADO LUCA nato a TARANTO il 17/11/1979 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Di Corrado avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità considerato che quello inerente la rivendicata configurazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'alt 73 TUS è manifestamente infondato avendo la Corte del merito, facendo leva su tutti i momenti costitutivi previsti dalla fattispecie sollecitata dalla difesa dando coerentemente peculiare rilievo al dato ponderale letto tuttavia alla luce dei tratti della condotta dell'imputato destinati ad attrarre, per modalità e mezzi, la stessa all'interno di un contesto criminale tutt'altro che occasionale ( si veda pag. 3 ella sentenza gravata) mentre il riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle generiche pure riconosciute appare, a tacer d'altro, all'evidenza inconferente, perché precluso ex lege in presenza di recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Benedetto Paternò Raddusa Giorg ) Fidelbo DEPOSITATO IN CA Ne LIERIA O 1 G1 2 L>. YIL CANCELLI