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Ordinanza — n. 21329/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific references to the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21329/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Lupoli inadmissible. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning but failed to provide specific references to the appealed judgment's arguments. The court found the lower court's decision logically coherent and fully examined the relevant procedural data. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal alleging defects in the reasoning of a judgment is inadmissible if the appellant fails to make specific references to the arguments contained in the appealed decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defects in reasoning specific references required Code of Criminal Procedure logical coherence of judgment court costs award procedural requirements motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPOLI PIETRO nato a TARANTO il 01/01/1980 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIS--. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Lupoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia asseriti difetti di motivazione senza operare congrui riferimenti al portato argomentativo dell'atto impugnato, connotato, per contro, da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr9 dente Benedetto Paternò Raddusa Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANC LLERIA O i