Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21328/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI ANGELO nato a CISTERNINO il 06/09/1985 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Grassi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari sul piano logico e corretti su quello giuridico dal giudice di merito (avuto riguardo alla base probatoria fondante la ritenuta configurabilità della contestata evasione) e per altro aspecifico (in relazione alla denegata applicazione dell'art 131 bis c.p.) atteso che il ricorso non contrasta con immediata argomentazione critica la motivazione nella parte in cui escluso la ridotta offensività della condotta ( pagina 5, capoverso 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 131 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Grassi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari sul piano logico e corretti su quello giuridico dal giudice di merito (avuto riguardo alla base probatoria fondante la ritenuta configurabilità della contestata evasione) e per altro aspecifico (in relazione alla denegata applicazione dell'art 131 bis c.p.) atteso che il ricorso non contrasta con immediata argomentazione critica la motivazione nella parte in cui escluso la ridotta offensività della condotta ( pagina 5, capoverso 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione motivo insorto dopo la fuga allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 131 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI ANGELO nato a CISTERNINO il 06/09/1985 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Grassi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti lineari sul piano logico e corretti su quello giuridico dal giudice di merito (avuto riguardo alla base probatoria fondante la ritenuta configurabilità della contestata evasione) e per altro aspecifico (in relazione alla denegata applicazione dell'art 131 bis c.p.) atteso che il ricorso non contrasta con immediata argomentazione critica la motivazione nella parte in cui escluso la ridotta offensività della condotta ( pagina 5, capoverso 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr dente Benedetto Paternò Raddusa Gior6i Fidelbo fl ì-7 L,EPOSITATO INI CANCE RIA O 1 61 og