Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds and new evidence of recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a finality proceeding. The appellant alleged logical flaws in the lower court's reasoning and attempted to introduce new evidence regarding recidivism, which the court found to be manifestly unfounded and inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises grounds not permitted by law, such as attacking the logic of the decision or introducing new evidence of recidivism for the first time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARIZZA GIOVANNI nato a PALAGIANELLO il 14/08/1955 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Larizzapvverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo è manifestamente infondato, perché rileva asseriti difetti o contraddittorietà e/o palesi ragioni di illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; che il secondo motivo è altrettanto infondato considerata la coerente configurazione del fatto privilegiata dalla sentenza impugnata, inadeguatamente attinta dal ricorso in ragione di una oindebita parcellizzazione dei momenti della condotta a giudizio; che il motivo sulla recidiva è inammissibile perche dedotto per la prima volta con il ricorso di legittimità; che l'ultimo motivo, afferente il mancato riconoscimento delle generiche, non merita sorte diversa perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( fecendo leva sull'assorbente rilievo ascritto ai precedenti dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Benedetto Paternò Raddusa Gio ) Fidelbo GEPOSTATO IN C