Ordinanza — n. 21326/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANISE AUGUSTO nato a BORDIGHERA il 08/04/1954 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Augusto Ranise avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al dinego delle generiche che la sentenza impugnata ha escluso dando adeguato conto delle indifferenza delle deduzioni difensive sul punto, inutilmente ribadite in questa sede e giustificando la propria scelta con sufficiente e non illogica motivazione ( facendo leva sui precedenti del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANISE AUGUSTO nato a BORDIGHERA il 08/04/1954 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Augusto Ranise avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al dinego delle generiche che la sentenza impugnata ha escluso dando adeguato conto delle indifferenza delle deduzioni difensive sul punto, inutilmente ribadite in questa sede e giustificando la propria scelta con sufficiente e non illogica motivazione ( facendo leva sui precedenti del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il PrCs dente Benedetto Paternò Raddusa Gior/g\lil Fidelbo )( DEPOSITATO IN CA og