Italian Court dismisses appeals as manifestly unfounded due to lack of logical contradictions in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ligorio Paolo and Wahid Hicham inadmissible and manifestly unfounded. The court found that the lower court's judgment contained no logical contradictions regarding the defendants' conduct, intent, or the equivalence of sentencing circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the challenged judgment is not manifestly contradictory or illogical in its reasoning regarding facts, intent, or sentencing equivalence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WAHID HICHAM nato il 01/01/1982 LIGORIO PAOLO nato a CARRARA il 10/07/1972 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto i ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di Ligorio Paolo e Whaid Hicham avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili e in particolare entrambi perché manifestamente infondati in quanto lamentano asseriti difetti o contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali sia in relazione agli estremi materiali della condotta, sia in punto al dolo, quanto al reato contestati ai due ricorrenti, in linea con la relativa fattispecie incriminatrice, la cui configurabilità viene contestata solo apoditticamente dal Ligorio; limitatamente a quello del Paolo Ligorio, (anche) perchè afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione senza incorrere, in relazione alla misura della pena irrogata, nelle contraddittorietà apoditticamente rilevate dal ricorso il quale è altrettanto generico nel contestare il reso giudizio di equivalenza tra circostanze; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Benedetto Paternò Raddusa Giorg ) Fidelbo DEP3SITATO IN CANC41tkR1A oggi. 01