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Ordinanza — n. 21324/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failure to allege specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without a merits examination. The appellant challenged a plea-bargain sentence claiming the lower court failed to thoroughly address the defendant's criminal responsibility. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds to specific statutory violations, excluding general claims of insufficient analysis or mere differences in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The appeal is inadmissible if it does not allege one of the specific statutory grounds for cassation, such as a violation of law, a discrepancy between the request and the decision, or an illegal penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing statutory grounds limitation criminal responsibility analysis de plano declaration motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATTANI HAMMADI nato 11 15/05/1979 avverso la sentenza del 23/01/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdat-o-awiee-a-H-e-15>aft4; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hammadi Kattani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicat:iva della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, il mancato approfondimento dei profili inerenti alla responsabilità dell'imputato atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Prie idente Benedetto Paternò Raddusa Giorg Fidelbo DEPOSUATO IN CANC4.ERIA O I GIU 20 og