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Ordinanza — n. 21322/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and mere repetition of merits court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant argued against the sentencing calculation and the lack of specific reasons for detention, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the court of merits or lack the requisite novelty and legal relevance required for cassation review.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissibility repetitive arguments merits court cassation appeal procedural costs sentencing review aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANELLI LUIGI nato a MANDURIA il 14/08/1962 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADO USA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Fanelliiavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non !sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e segnatamente: quello afferente la motivazione spesa in relazione al giudizio di disponibilità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e lineari su quello logico (si veda la pagina 3, penultimo capoverso sull'intensità del controllo che porto alla verifica dell'assenza del ricorrente dall'abitazione ove si trovava ristretto in detenzione domiciliare e l'assenza di prova in ordine alle circostanze in fatto addotte dalla difesa); quello afferente alla dosimetria sanzionatoria e al mancato riconoscimento delle generiche perché addotto in termini di marcata genericità a frante di una sentenza, quella impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pres dente Benedetto Paternò Raddusa Giorgi Fidelbo DEPOZATO IN CANC LERIA 01