Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging motivation on waived liability profiles under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without a full examination of merits. The appellant sought to challenge the lower court's reasoning regarding liability profiles that had been functionally waived in favor of a settlement agreement. The Court ruled that such appeals are barred because the law permits cassation only on specific grounds like the formation of will or the prosecutor's consent, excluding attacks on the motivation of waived liability elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. — Appeals against judgments under Art. 599-bis c.p.p. are admissible solely for defects in the formation of will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding challenges to the motivation regarding liability profiles functionally waived in the settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA CARMELO nato a CATANIA il 23/05/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Salamanca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass.
Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze, quali quelle veicolate dall'impugnazione in disamina, dirette a mettere in discussione la motivazione spesa a sostegno dei profili di responsabilità oggetto di apposita rinunzia funzionale al concordato proposto e asserdito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1/2022. Il Consigliere estensore Il Pres dente Benedetto Paternò Raddusa Giorcy Fidelbo ' DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, O 1 6