Sentenza — n. 21317/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA LIDIA ANNA nato a CATANIA il 29/03/1986 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ilil ricorso proposto nell'interesse di Lidia rArena avverso la sentenza in epigrafe con il quale vengono adotti due diversi motivi, il primo inerente un vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e il secondo attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla recidiva contestata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che alla luce della non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso ( avendo la Corte territoriale ritenuto erroneamente già reso in primo grado in termini di prevalenza il bilanciamento tra le circostanze) il reato, commesso 1'8/2/2011 si è estinto per prescrizione, considerata anche la natura della recidiva ritenuta, portata dalla Corte territoriale fuori dall'alveo dell'art. 99, comma 4, cp in origine contestata
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21317/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cp in origine contestata
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA LIDIA ANNA nato a CATANIA il 29/03/1986 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ilil ricorso proposto nell'interesse di Lidia rArena avverso la sentenza in epigrafe con il quale vengono adotti due diversi motivi, il primo inerente un vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e il secondo attinente al mancato riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla recidiva contestata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che alla luce della non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso ( avendo la Corte territoriale ritenuto erroneamente già reso in primo grado in termini di prevalenza il bilanciamento tra le circostanze) il reato, commesso 1'8/2/2011 si è estinto per prescrizione, considerata anche la natura della recidiva ritenuta, portata dalla Corte territoriale fuori dall'alveo dell'art. 99, comma 4, cp in origine contestata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pres dente Benedetto Pater Raddusa Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi. 0 1 61 U