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Ordinanza — n. 21316/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they allege specific statutory defects under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible five cassation appeals filed by defendants against a preliminary hearing judge's sentencing decision. The appellants argued for various procedural and substantive errors, including calculation of pre-served time and lack of motivation regarding criminal responsibility. The court ruled that these arguments did not fit the narrow exceptions to inadmissibility established by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they allege specific statutory defects, excluding mere differences between the request and the decision or general claims of illegality.

Parole chiave

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cassation appeals sentencing judgments inadmissibility statutory defects Code of Criminal Procedure preliminary hearing procedural exhaustion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Law 23 June 2017 n. 103
art. 29 cod. pen
33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto in particolare che i ricorsi posti allo scrutinio della Corte non si attengono alle superiori indicazioni di principio perchè quello della Ottomano prospetta, quantomeno in termini di manifesta inconferenza, una asserita violazione dell'art. 29 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTTOMANO RAMONA nato a TARANTO il 03/07/1988 PULITO GIACOMO nato a TARANTO il 09/07/1985 RESTANO RENATO nato a TARANTO il 03/08/1994 STOLA ANTONIO nato a TARANTO il 04/07/1990 STOLA COMASIA nato a TARANTO il 16/06/1992 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEcfate-auv-se-a14e-pa-r-ti-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ramona Ottomano, Giacomo Pulito, Renato Restano, Antonio Stola, Comasid,Stola, avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi estranei a quelli tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, disposizione che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dai ricorsi ora in disamina che non attengono a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè riguardano asseriti vizi diretti a riguardare l'espressione della volontà dell'imputato, né, infine, sono volti a segnalare l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto in particolare che i ricorsi posti allo scrutinio della Corte non si attengono alle superiori indicazioni di principio perchè quello della Ottomano prospetta, quantomeno in termini di manifesta inconferenza, una asserita violazione dell'art. 29 cod. pen. (evocando la necessità di scomputare il pre-sofferto per ragioni cautelari dalla pena irrogata nell'ottica volta alla definizione del dato edittale di riferimento strumentale alla individuazione della misura della sanzione accessoria comminata); quelli del Restano e degli Stola adducono un vizio di motivazione diretto a riguardare il giudizio di responsabilità loro ascritto; quello del Pulito lamenta, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, la mancata applicazione dell'art 129 cpp rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/1/2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente Benedetto Paternòaddusa 7\ GiorciiiblFideibo DEPOSITATO IN C NCELLERIA " goq