Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds and failure to cite relevant reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Vincenzo De Martino inadmissible due to a lack of specific grounds. The defendants argued that the lower court violated procedural rules and failed to provide logical reasoning, but their complaints were deemed generic and devoid of precise legal arguments. The court ruled that without specific citations of the contested reasoning, the appeals could not be examined, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specificity, as the appellant must precisely identify the elements of the decision under attack and cite the relevant reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1950 DE MARTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/07/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza del 06/07/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il tribunale di Siracusa, emessa in data 21/11/2019, confermava la condanna nei confronti di Antonio De Martino e Vincenzo De Martino per i reati di cui ai capi 1), 3), 4), 7) (artt. 56, 110, 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.) e per i -eati di cui ai capi 2) e 6) (artt. 110, 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen.) e nei confronti del solo Vincenzo De Martino per i reati di cui al capo 5) (artt. 110, 640 comma 2, n. 2 bis cod. pen.). Proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili poiché generici. Le doglianze dedotte non sono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione della pronuncia oggetto di gravame. In tal senso, rileva precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Ebbene, la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634;
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Nel caso di specie, i ricorsi sono inammissibile perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per contro, la Corte di appello, a pagg. 9 e ss. della sentenza, ha pertinentemente motivato circa gli elementi di prova (i riconoscimenti fotografici, le deposizioni dei testimoni, le immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza e dai rilievi effettuati presso la banca dati "alloggiati") che hanno consentito di affermare la responsabilità penale , degli imputati.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giova