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Ordinanza — n. 21237/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21237/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTO FERDINANDO nato a PESCARA il 11/05/1967 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 08/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA, in data 03/04/2018, nei confronti di ROTO FERDINANDO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge (consumazione ed elementi del reato) e vizio di motivazione; errata applicazione dei criteri di valutazione probatoria; vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis CP; vizio di motivazione relativamente all'applicabilità dell'art. 42 CP; violazione di legge con riguardo all'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 36/2018; violazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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vizi procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali indigenza processuale non provata risarcimento per errore giudiziario credito contestato procedura temeraria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTO FERDINANDO nato a PESCARA il 11/05/1967 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 08/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA, in data 03/04/2018, nei confronti di ROTO FERDINANDO in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge (consumazione ed elementi del reato) e vizio di motivazione; errata applicazione dei criteri di valutazione probatoria; vizio di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis CP; vizio di motivazione relativamente all'applicabilità dell'art. 42 CP; violazione di legge con riguardo all'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 36/2018; violazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio.

Il ricorso è inammissibile. Invero, tutti i motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché risultano anche non scanditi dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta l'esistenza di una mot vazione connotata da lineare e coerente logicità conforme alla esauriente disamina dei dati probatori compiuta dal primo giudice in ordine ai fatti appropriativi commessi dal ricorrente nell'ambito della qualità all'epoca rivestita ed all'assenza di elementi certi a discarico, pure indotti e motivatamente disattesi, con esclusione, quindi, di alcuna violazione della regola di giudizio richiamata dal ricorrente.

Parimenti è a dirsi con riguardo ai profili inerenti al trattamento sanzionatorio e all'esclusione della causa di non punibilità essendo stati indicati elementi idonei a sostenere il relativo giudizio. A nulla rileva poi la dedotta mancanza di querela, dovendo richiamarsi all'uopo il principio espresso da questa S.C. secondo cui in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata - nella specie, senza opposizione da parte della difesa dell'imputata - anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela da parte del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità (Sez. 2, Sentenza n. 28305 del 18/06/2019, Rv. 276540).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore GIOVANNI-À DEPO STATA IN CA Ca\LERIA Il Presidente 31 4