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Ordinanza — n. 21236/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds under new procedural code article 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the defense lawyer inadmissible on procedural grounds. The defendant had challenged a settlement sentence for theft and fraud, arguing the lower court's reasoning was illogical and insufficiently motivated. The court ruled that under the amended procedural code, appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors, excluding general defects in the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general defects in the reasoning or lack of motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement sentence appeal procedural code amendment lack of motivation defect legal qualification error motivi di cassazione istanza di revisione penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino con sentenza del 13 dicembre 2021, applicava nei confronti di Aslaoui Houssame la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASLAOUI HOUSSAME nato il 24/04/1989 avverso la sentenza del 13/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino con sentenza del 13 dicembre 2021, applicava nei confronti di Aslaoui Houssame la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di manifesta illogicità e carenza della motivazione. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., ex multis:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Etensore Il Presidente --- Gi