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Ordinanza — n. 21232/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on improper robbery, rejecting credibility attacks and affirming violence-based possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Deragna Moris inadmissible, upholding the lower court's conviction for improper robbery. The appellant argued that witness credibility was wrongly assessed and the causal link to robbery was flawed, but the court found the victim's statements sufficiently corroborated by the defendants' own admissions. The court ruled that the lower court correctly applied the law regarding the necessity of violence to secure the stolen goods, rejecting the claim that the victim's illicit purpose negated the crime's illegality.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen.; Art. 190 e 192 cod. proc. pen.: The court's evaluation of the victim's credibility in robbery cases is valid when supported by external corroboration and the defendant's admissions, and the victim's motives do not negate the criminal act's illegality.

Parole chiave

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improper robbery victim credibility causal link criminal appeal inadmissibility violation of law procedural code rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 190 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 190 e 192 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
In conclusione, sul punto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA MORIS nato a MILANO il 27/12/1981 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/10/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Deragna Moris, per i reati p. e p. dagli artt. 110, 628, comma 1, 2 e 3, n. 1 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. in relazione all'art. 190 e 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente valutato la consistenza interna ed esterna delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa ed aveva reso una motivazione illogica e comunque apparente in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro esterno alle affermazioni rese; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) c.p.p. in relazione all'elemento oggettivo, ed in particolare al nesso di causalità, del delitto di rapina impropria.

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, incentrato sul profilo di inattendibilità delle dichiarazioni delle pp.00. e sulla preclusione, in ragione della concatenazione del narrato, del principio di scindibilità del dichiarato, va al riguardo evidenziato che la valutazione della credibilità delle pp.00. rinviene, nella sentenza impugnata, precisi elementi confermativi di carattere esterno e significativo, nelle stesse ammissioni degli imputati. Inoltre, quanto al fatto oggetto di contestazione (rapina impropria), i giudici di merito anche hanno scrutinato il dichiarato alla luce delle precise e collimanti circostanze di fatto relative ai luoghi ove si è verificato l'accadimento, poi denunciato in termini brevi a riprova della spontaneità dell'accusa.

A nulla vale poi che le pp.00. perseguissero uno scopo illecito, trattandosi di motivo che non elide l'antigiuridicità della condotta posta in essere dai ricorrenti, per come, peraltro, dallo stesso legislatore chiarito proprio con riferimento all'alternativa fattispecie di truffa che il ricorrente ha prospettato quale alternativa qualificatoria in quanto all'ordinamento penale non interessano le ragioni della vittima (non richiedendosi l'ingiustizia del danno), salvo che assumano rilievo come circostanze. Né tale motivo elide l'attendibilità dei dichiarati, posto che ciò che rileva è l'incontro tra le parti quale presupposto per l'azione concordata dagli imputati, ridondante in rapina proprio in ragione della violenza causalmente dall'imputato e da altri direttamente esercitata ai danni delle vittime in quanto volta ad assicurarsi il compendio (costituito dal prezzo pagato a fronte di una prestazione solo simulata).

Difatti, a pag. 4 della sentenza, la Corte adeguatamente motivato sulla genuinità delle dichiarazioni rilasciate dalla p.o., la quale subiva minaccia e violenza subito dopo l'impossessamento del bene (coerentemente alla corretta qualificazione del reato nella rapina impropria a carico dell'imputato). In conclusione, sul punto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Anche in punto di responsabilità, il secondo motivo del ricorso ripropone ex novo le stesse ragioni già ritenute infondate dai giudici del gravame. Ed infatti, secondo i giudici d'appello risulta "assolutamente inconferente" la doglianza dell'appellante sull'erronea qualificazione del fatto come rapina impropria aggravata, posto che il Deragna si impossessava della somma di euro 4.000,00 grazie alla violenza e alla minaccia adoperate dopo la sottrazione, volte a favorire l'impossessamento del bene e assicurarsi l'impunità del reato. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/05/2022