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Ordinanza — n. 21230/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness due to court holiday extension of appeal deadline under Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate filing occurred after the extended deadline caused by a court holiday. The lower court correctly calculated the appeal period starting from the day after the holiday, resulting in a final deadline of October 15, 2021, which was missed by the October 26 filing. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The appeal period commences after the court holiday; an appeal filed after this extended deadline is inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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criminal procedure code court holiday extension appeal deadline calculation tardiness inadmissibility procedural fine liability deposito tardivo termine processuale perentorio domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in relazione all'art. 585, comma 1, lett.
Art. 591 cod. proc. pen.
Lo stesso difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. in relazione all'art.
L. 742/1969
pen., con riguardo alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969 e successive modifiche.
art. 591 cod. proc. pen
Lo stesso difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo violazione dell'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIEPOLO GIANLUCA nato a MIRANO il 11/06/1991 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 17 novembre 2021, dichiarava inammissibile l'atto di appello proposto dal difensore dell'imputato Gianluca Tiepolo, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12 giugno 2020, per tardività dell'impugnazione. Lo stesso difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., con riguardo alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969 e successive modifiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, rilevato che il termine di deposito della sentenza del primo giudice di giorni 60 andava a scadere nel periodo feriale (11 agosto 2021), ha correttamente fatto decorrere il dies a quo per l'impugnazione, nella specie pari a gg. 45, dalla scadenza del periodo feriale (1° settembre 2021), con la conseguenza che tale termine andava a scadere il 15 ottobre 2021, a fronte di un appello presentato il 26/10/2021.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovan