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Ordinanza — n. 21229/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding fraud and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21229/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were non-specific and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for acquittal on fraud charges and requested generic mitigating circumstances, but failed to provide new, specific reasons linking the lower court's decision to the law. The court ruled that without a direct correlation between the cited arguments and the contested judgment, the appeal violates procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are non-specific, generic, or lack a direct correlation with the contested judgment, failing to demonstrate new reasons for the alleged violation of law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds generic mitigating circumstances fraud conviction procedural defect contraffazione di merci accusa di truffa false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014
pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
259425; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004
237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv.
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000
230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Quanto al secondo motivo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/09/1977 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 ottobre 2024, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco, in data 20 gennaio 2020 nei confronti di Granieri Salvatore in relazione al reato di cui all art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, con riguardo all'insussistenza di elementi fondativi al di là di ogni ragionevole dubbio della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato di truffa; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, stante il concreto svolgimento dei fatti.

Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte con il ricorso riproducono le stesse censure già vagliate e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici, dovendo pertanto considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Nel caso in esame, quanto al primo motivo, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già evidenziato come gli elementi probatori in atti risultavano dimostrativi della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato. In particolare, gli artifici risultavano dall'avere messo in vendita un orologio di cui l'imputato non aveva la disponibilità, ad un prezzo particolarmente conveniente così da attirare acquirenti e dall'essersi presentato alla persona offesa con un altro nome; il profitto, invece, si ravvisava nell'aver ricevuto il prezzo dell'orologio mai consegnato tramite bonifico effettuato al proprio conto corrente dalla persona offesa.

Quanto al secondo motivo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di contributi alla ricostruzione del fatto da parte dell'imputato, la mancanza di un risarcimento del danno anche solo parziale, nonché la presenza di numerosi precedenti penali a suo carico che ne descrivevano negativamente la personalità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Luigi A