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Ordinanza — n. 21227/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming erroneous application of Article 62(4) Penal Code regarding attempted robbery sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Roberto Galotti inadmissible, upholding the appellate court's refusal to apply the leniency provision for minor property damage in attempted robbery. The defense argued for reduced sentencing based on Article 62(4) of the Penal Code, but the court found the appellate judges correctly assessed the overall harm, including severe physical consequences and significant financial loss. Consequently, the court rejected the claim that the property damage was of special minor relevance, maintaining the original conviction and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The provision for leniency regarding minor property damage in attempted robbery requires a holistic evaluation of both potential financial loss and the actual harm inflicted on the victim's person.

Parole chiave

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attempted robbery property damage leniency Article 62 Penal Code sentencing mitigation inadmissible appeal procedural costs holistic assessment commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il 'seguente motivo: erronea applicazione dell'art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALOTTI RAFFAELE ROBERTO nato il 12/01/1965 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 19.02.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 10.09.2020 nei confronti di Galotti Raffaele Roberto, confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il 'seguente motivo: erronea applicazione dell'art. 62 n.

4) cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi già compiutamente vagliati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello non hanno riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. in ragione della serietà delle conseguenze dannose della condotta violenta, nonché della non minima rilevanza del danno patrimoniale (v. pag. 4 della sentenza impugnata), ampiamente motivando e correttamente applicando la legge penale.

Ed invero, i giudici di merito si sono conformati al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al reato di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo la possibilità di desumere con certezza dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del citato delitto (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173).

E, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter considerare particolarmente tenue il danno in considerazione della valutazione complessiva già richiamata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 DEPOSITATA Il Consiglier Estensore IN C I/C\I-C\EU_EIRIA Il Presidente Giovan Ano li 3 141 2021 Lui Ago tinacchio