Ordinanza — n. 21226/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORKADI RAYAN nato il 09/07/2001 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino con sentenza in data 27 maggio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 30 gennaio 2021 nei confronti di Borkadi Rayan in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Nell'impugnazione, peraltro, il ricorrente chiede che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento all'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7 e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3., lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613, comma 1 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21226/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 628, comma 2, cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Nell'impugnazione, peraltro, il ricorrente chiede che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento all'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7 e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3., lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORKADI RAYAN nato il 09/07/2001 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino con sentenza in data 27 maggio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 30 gennaio 2021 nei confronti di Borkadi Rayan in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Nell'impugnazione, peraltro, il ricorrente chiede che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento all'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7 e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3., lett.
c) CEDU, nella parte in cui ha escluso la possibilità di proporre personalmente ricorso per Cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente avverso un provvedimento emesso sotto il vigore del novellato art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di ricorso deve essere proposto, e dunque sottoscritto, esclusivamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Inoltre, rileva comunque precisare che il rilievo concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., risulta infondata. Infatti, questa Corte a S.U. si è già pronunciata sul punto, concludendo per la manifesta infondatezza della questione ed affermando il principio secondo cui "è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.n24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive" (Sez.
U., n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere E ore Il Presidente Gio EPOSI TATA Lui9 Agostinacchio