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Ordinanza — n. 21225/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and failure to reference the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21225/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant's lawyer argued for a violation of procedural norms and a defect in reasoning regarding the defendant's liability, but the court found the grievances lacked precise legal justifications and failed to reference the specific arguments of the lower court. Consequently, the appeal was rejected as generic, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and fails to reference the reasoning of the appealed judgment, thereby preventing the higher court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds failure to reference reasoning procedural defect generic appeal rejection court costs and fine supervisory function abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSSENA SHINA JAMAIKA nato a MILANO il 13/02/1998 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 21.10.2020, nei confronti di Dossena Shina Jamaika, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione delle norme processuali. Inoltre, con lo stesso motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di tener conto delle argomentazioni difensive ai fini della valutazione della prova a discarico escussa in sede di giudizio abbreviato. Il ricorso è inammissibile. Le censure dedotte sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, sicché il ricorso risulta generico nonché privo di specificità e, pertanto, inammissibile.

In tale prospettiva, giova precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento psicologico (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ritenuto ampiamente provato l'elemento soggettivo, in ragione della indicazione sulla carta dei dati identificativi del proprietario e delle particolari modalità di realizzazione della condotta con riguardo all'elevato importo delle somme prelevate ed al breve lasso di tempo), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giova i li Luigi Agostinacchio L