Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Calvi and Dell'Anna inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the appellate court violated procedural rules regarding the time limit for requesting record restoration. The court found the appeal generic and non-specific because it merely repeated arguments already rejected by the lower court without addressing the specific facts of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating grounds already discussed and rejected by the court of appeal without providing new, distinct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALVI ANTONIO nato a GALLIPOLI il 11/03/1973 DELL'ANNA ANNA PAMELA nato a GALATINA il 27/07/1974 avverso l'ordinanza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 24/09/2021, respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 19/07/2019 (passata in giudicato il 03/01/2020), che condannava Calvi Antonio e Dell'Anna Pamela per il reato di truffa e, quanto alla sola Dell'Anna, del reato di calunnia. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, commal, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 175, comma 2 cod. peoc. pen.
Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è reiterativo poiché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945;
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti trattati in motivazione a pagg. 1 e 2 dell'ordinanza ha escluso l'esperibilità dell'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto dispositivo del giudizio, emesso ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. dal G.U.P. di Monza in data 18/10/2017, è stata notificata a mani proprie ad entrambi gli imputati dalla Polizia Locale di Gallipoli il 27/03/201.
Inoltre, l'avv. Umberto Leo, difensore di fiducia di entrambi gli imputati, in data 18/03/2018 aveva formulato istanza di rinvio dell'udienza del 20/04/2018 per concomitante impegno professionale, di talché, se ne deduce che "è da escludersi che gli imputati non abbiano avuto conoscenza del processo celebrato a loro carico, avendo essi ricevuto a mani proprie la notifica del decreto del giudizio il 27/03/2018 ed avendo il Calvi nel corso del processo nominato difensore di fiducia l'Avv. Umberto Leo" (pag. 1 del provvedimento impugnato). Pertanto, risulta acclarato in fatto che entrambi gli imputati fossero effettivamente a conoscenza del processo avendo ricevuto proprio l'atto tipico che di tale fase ne costituisce l'antecedente, con conseguente validità dell'assenza dichiarata da parte del giudice e ritualità del provvedimento di condanna emesso nei loro confronti.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovanni Ari Luigi Agostinacchio ij li I i I ;r ,V LU9/13141 DE