Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on conditional sentence suspension criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in applying substantive criminal law regarding conditional sentence suspension. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that lower courts correctly prioritized negative conduct factors without needing to examine every statutory element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: In conditional sentence suspension cases, the trial judge is not obligated to consider all elements listed in Article 133 of the Criminal Code but may limit the assessment to those deemed predominant in an obstructive sense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKELAWY SOBHY MOHAMED AHMED nato il 15/07/2000 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13.10.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 13.05.2020 nei confronti di ELKELAWY Sobhy Mohamed Ahmed in relazione al reato di cui agli artt. 628, commi 2 e 3, nn. 3 e 3 ter cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164 e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate e reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.
In particolare, i giudici d'appello, ritenendo non esistenti elementi per una prognosi positiva di non recidività, hanno valorizzato negativamente, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la condotta inottemperante agli obblighi prescritti (v. pag. 3 della sentenza impugnata), ampiamente motivando e correttamente applicando le norme in materia. In tal modo, infatti, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206), secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giov.
Luigi Agostinacchio