Italian Court dismisses appeals for lack of reasoning on mitigating circumstances and erroneous application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and related offenses. The defendants argued for the denial of generic mitigating circumstances and the recognition of criminal continuity, claiming insufficient reasoning and legal errors. The court rejected these claims, stating that the lower court's decision to deny mitigation was logically sound based on ambiguous confessions and prior records, and that the photographic identification and temporal gaps between crimes validly negated criminal continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The Supreme Court holds that a denial of generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if the lower court provides a reasoned decision free from manifest illogicality, requiring only reference to decisive elements rather than an exhaustive consideration of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARREDONDO SEBASTIAN NICOLAS nato in PERU' il 25/01/1997 BRESCIA ANDREA nato a SARONNO il 18/12/1997 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 27 settembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 13 aprile 2019 nei confronti di Arredondo Sebastian Nícolas per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1 e 3, nn. 1 e 3 ter cod. pen., e Brescia Andrea per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1, nn. 1 e 3 ter e 624, 625, n. 8, 61, n. 5 cod. pen. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: - Brescia Andrea: nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale e per omessa e, comunque, insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. - Arredondo Sebastian Nicolas: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 530, 533 e 192 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per la rapina di cui al capo A dell'imputazione; violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. I ricorsi sono entrambi inammissibili. Analizzando l'impugnazione del Brescia, si rileva come essa riguardi esclusivamente l'asserita illegittimità della sentenza, anche sotto il profilo motivazionale, per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. nella massima estensione. Ebbene, la censura di parte sul punto è manifestamente infondata, poiché, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di ricorso, il secondo giudice ha chiaramente individuato gli elementi ostativi all'invocato riconoscimento: si fa riferimento ad una condotta processuale ambigua da parte del prevenuto, ossia solo parzialmente confessoria, ed ai precedenti penali, uniti all'assenza di elementi positivi valutabili (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Quanto al ricorso presentato dall'Arredondono, il primo motivo risulta riproduttivo di censure già dedotte con l'atto d'appello, correttamente ed esaustivamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici di merito hanno legittimamente fondato il proprio libero convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione sul preciso riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, che è stato motivatamente ritenuto attendibile.
Peraltro, trattandosi di giudizio abbreviato, le risultanze del riconoscimento fotografico in questione sono pienamente utilizzabili. Anche il secondo motivo di ricorso risulta riproduttivo di doglianze già dedotte con l'atto di appello, e già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da vizi logici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Invero, la i giudici di merito hanno argomentato in maniera logica e puntuale sul mancato riconoscimento della continuazione tra le due rapine contestate, valorizzando la distanza temporale in cui sono state commesse ed osservando come alcun disegno criminoso unitario potesse realizzarsi, stante l'assenza di deliberazione delle condotte nelle loro linee essenziali.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Con