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Ordinanza — n. 21210/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible following the defendant's withdrawal of the appeal on April 28, 2022. Although the appellant had raised multiple grounds regarding the lower court's reasoning and application of criminal law, the withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of €3,000 to the fine fund under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Withdrawal of a cassation appeal renders the appeal inadmissible, triggering the same cost liability as other inadmissibility grounds.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration court costs liability fine fund payment cassation procedure ripudiazione commisurazione della pena per rapina ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod.
Art. 616 c.p.p.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 606 comma 3 codice di rito
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
art. 649 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 591 cod. proc. pen
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è riconnpreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
art. 616 c.p
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
pen., tra cui è riconnpreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASHRI PASINI ADAM nato a CHIAVENNA il 03/04/2000 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La corte di appello di Milano, con sentenza in data 27.10.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 8.06.2021 nei confronti di Pasini Adam Ashri in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 2 cod. pen. e 582 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, con riguardo alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 c.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nella specie del travisamento della prova, in relazione all'attendibilità della p.o.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il 28 aprile 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, quale procuratore speciale. Il ricorso è inammissibile. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è riconnpreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore DEP SATATA Il Presidente , LERiA Giov nni Ari I IN CA L ig. Ag