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Sentenza — n. 21208/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21208/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTAGNA NIKOL nato a VIBO VALENTIA il 14/12/1985 MELIGRANA ANGELO NAZZARENO nato a ROMBIOLO il 09/06/1966 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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art. 124 cod. pen, art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 21208/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il 20 aprile 2022 è pervenuta remissione di querela da parte di Helvetia Italia Assicurazioni SPA, con relativa rituale accettazione da parte dei ricorrenti Meligrana Angelo Nazzareno e Castagna Nikol. La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate, e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione diritto alla prestazione d'assicurazione assicurazione casco rinascita della qualità d'assicurato sospensione dell'assicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 124 cod. pen
e), in relazione all'art. 124 cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la tempestività della querela proposta dalla persona offesa con motivazione mancante o, comunque, illogica; violazione dell'art.
art. 164 cod. pen
pen., in relazione all'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTAGNA NIKOL nato a VIBO VALENTIA il 14/12/1985 MELIGRANA ANGELO NAZZARENO nato a ROMBIOLO il 09/06/1966 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 8 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3 dicembre 2019 nei confronti di Castagna Nikol e Meligrana Angelo Nazzareno in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 642, comma 2 cod. pen. Proponevano ricorso i difensori gli imputati deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 124 cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la tempestività della querela proposta dalla persona offesa con motivazione mancante o, comunque, illogica; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 164 cod. pen. per mancanza e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Il 20 aprile 2022 è pervenuta remissione di querela da parte di Helvetia Italia Assicurazioni SPA, con relativa rituale accettazione da parte dei ricorrenti Meligrana Angelo Nazzareno e Castagna Nikol. La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate, e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Gielovanni r.11i Luig Agostinacchio DEPOS t T AT A -) 1 CANCEO2T-19,1A /