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Ordinanza — n. 21204/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for nullity based on defense rights violations, non-prosecution causes, and procedural defects regarding witness testimony. The court rejected these claims as either precluded, factually unsupported, or lacking the specific legal grounds required for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds linking the alleged errors to the judgment, or if it merely expresses dissatisfaction with factual findings without identifying precise legal violations.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific grounds procedural preclusion non-prosecution cause witness testimony validity pericolo di collusione con testimoni gas a effetto serra delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 640 cod. pen
ED IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 27/03/2021 nei confronti di Covato Giorgio in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte territoriale, lungi dall'omettere una valutazione complessiva degli elementi fattuali, ha escluso, nell'ambito di una valutazione di esclusiva pertinenza del giudice di merito, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945
c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez.
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634
237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634;
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVATO GIORGIO nato a SCICLI il 26/08/1980 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 27/03/2021 nei confronti di Covato Giorgio in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento al diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputato; vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; vizio procedurale, derivante dall'assunzione a s.i.t. della figlia della p.o. dopo la celebrazione del giudizio di primo grado.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è precluso in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglienze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli sulla scorta del contenuto della querela, delle dichiarazioni della persona offesa e della figlia di quest'ultima assunte in dibattimento, delle immagini delle videocamere di sorveglianza apposte all'interno dell'esercizio commerciale facente capo alla persona offesa e dalle risultanze della perquisizione dell'imputato eseguita dalla P.G. presso il medesimo luogo. Inoltre, il motivo di ricorso in esame è riproduttivo di censure già dedotte con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte territoriale, lungi dall'omettere una valutazione complessiva degli elementi fattuali, ha escluso, nell'ambito di una valutazione di esclusiva pertinenza del giudice di merito, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. valorizzando le articolate e subdole modalità della condotta posta in essere dal ricorrente valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, CP in relaizone al comma 1 della disposizione censurata. Quanto all'ultimo motivo, nella sentenza impugnata non si rileva alcun riferimento alle dichiarazioni della figlia della persona offesa assunte a s.i.t. ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché le censure in ordine alla inutilizzabilità di dette dichiarazioni non risultano avere pertinenza censoria.

Peraltro, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634;

Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/092022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Luigi Agpstinacchio