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Ordinanza — n. 21202/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21202/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDASCIONE ANTONIO nato a FORMIA il 10/11/1984 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO • La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6.07.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18.01.2021, nei confronti di Guardascione Antonio in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 424 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, non abilitato al patrocinio in cassazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile poiché a norma dell'art. 613, comma 1, CPP l'atto di ricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito che, nel caso di specie, non ricorre.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21202/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito motivazione inadeguata delle censure costituzionali colpa del patrocinatore concussione sanzione penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDASCIONE ANTONIO nato a FORMIA il 10/11/1984 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO • La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6.07.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18.01.2021, nei confronti di Guardascione Antonio in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 424 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, non abilitato al patrocinio in cassazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile poiché a norma dell'art. 613, comma 1, CPP l'atto di ricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito che, nel caso di specie, non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente