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Ordinanza — n. 21199/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to specify the factual elements underlying the grievances against the lower court's decision. The appellant argued for a retrial based on insufficient motivation and incomplete arguments regarding the crime's elements, but did not identify specific facts supporting these claims. Consequently, the court ruled that the appeal violated the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific factual elements constituting the basis of the grievances, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grievances factual elements requirement Court of Cassation procedural defect commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. pen
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti il delitto contestato ed in quanto non esaustiva di tutte le argomentazioni idonee a sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI VINCENZO nato a ANDRIA il 25/10/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani, in data 15 giugno 2020, nei confronti di Moretti Vincenzo, rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 bis, cod. pen. e confermava nel resto. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti il delitto contestato ed in quanto non esaustiva di tutte le argomentazioni idonee a sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giov n i Ariolli Luigi Agosti