Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal questions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's grounds were too generic and merely reiterated facts already decided by lower courts. The appellant failed to provide a specific legal argument linking the lower court's reasoning to the alleged violation of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court held that the appeal did not raise any substantive legal issues suitable for review at the level of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the decision, failing to raise a distinct question of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA ANDREA OSAYAMEN nato a ROMA il 28/07/1998 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma con sentenza in data 22 settembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P presso il tribunale di Roma in data 10 marzo 2021 nei confronti di Rota Andrea Osay i nnen n relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. e 385 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorrente si limita, peraltro in modo generico, a reiterare la questione della colpevolezza del prevenuto in ordine al reato di tentata rapina, riproponendo doglianze già dedotte con l'atto di appello e disattese con logica motivazione dal secondo giudice. In tal senso, giova precisare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Peraltro, si evidenzia come le censure dedotte non sollevano questioni di diritto, bensì meri riferimenti ad elementi in fatto, che evidentemente non sono sindacabili in questa sede. Invero, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine airaffidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti qii elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie adeguatamente e logicamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti, non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022