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Ordinanza — n. 21195/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing as filed personally by the accused under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused rather than through a qualified representative. The lower court had previously rejected the appeal as late, and the appellant argued this rejection resulted from an erroneous calculation of filing deadlines. The court ruled that under the amended procedural code, appeals must be lodged by a specific legal representative, and personal filing violates the new legitimacy requirements.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused, as the new procedural rules require the intervention of a qualified legal representative to ensure proper standing.

Parole chiave

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lack of standing personal filing qualified representative procedural legitimacy Cassation appeal tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 178, lett.
Art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
con riferimento all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. per aver erroneamente dichiarato la tardività dell'appello sulla scorta di una errata valutazione dei termini di deposito.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 582, comma 2 cod. proc. pen
con riferimento all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTILA MIHAI nato il 03/09/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza con sentenza in data 8 luglio 2021 dichiarava inammissibile perché tardivamente proposto l'appello di Mutila Mihai avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 9 luglio 2020, che aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di cui ai capi 1) (artt. 56, 81, 629, comma 2 cod. pen.), 2) (artt. 81, 614, 61, n. 2 cod. pen.) e 4) (art.582 cod. pen.). Proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 178, lett.

c) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 582, comma 2 cod. proc. pen. per aver erroneamente dichiarato la tardività dell'appello sulla scorta di una errata valutazione dei termini di deposito. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovan DEPOSITATA IN CANC LIF