Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific factual elements required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fassih El Mandi inadmissible due to a lack of specificity. The appellant's defense failed to identify the precise factual elements underlying the alleged violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility under Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the factual elements supporting the alleged violation of law, thereby preventing the reviewing court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSIH EL MANDI (CUI 02K1ZVN) nato il 27/11/1988 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 26 ottobre 2015, nei confronti di Fassih El Mahdi in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, comma 1 e 3, n. 3 cod. pen. e 582, 585 in relazione all'art. 576 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso, il 3/05/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente t\ l Giova.— ri DEPOSITATA Luigi Agostinacchio IN CA ELL