Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not cite specific grounds required by Article 448 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged a plea-bargain sentence, arguing the trial court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129. The court ruled that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to the specific defects enumerated in Article 448, excluding general claims of non-verification of acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2-bis c.p.p.; Art. 610, co. 5-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible unless they cite specific grounds listed in Article 448, excluding general claims of non-verification of acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR CAMELIA nato il 19/04/1986 avverso la sentenza del 03/11/2020 del TRIBUNALE di MANTOVA!datò avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Mantova ha applicato a CIURAR CAMELIA, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di furto aggravato alla medesima ascritto.
2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere e