Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for tax fraud as grounds are repetitive and outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Boughara Nabil inadmissible, confirming the lower court's criminal conviction for tax fraud. The appellant argued for a personal re-evaluation of evidence and alleged legal violations, but the court found these arguments repetitive and outside the scope of judicial review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals based on personal re-evaluation of evidence or repetitive censure are inadmissible as they fall outside the scope of judicial review and lack specific procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGHRARA NABIL nato il 27/08/1961 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BOUGHRARA NABIL ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate, facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente