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Ordinanza — n. 21191/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for missing acquittal reasons as inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21191/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued the lower court failed to specify reasons for denying an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such appeals are barred when they rely on the absence of specific grounds for acquittal, which is not a listed ground for cassation review under the amended Article 448.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis c.p.p.; Art. 610, co. 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the alleged failure to verify the absence of acquittal grounds under Article 129, as only specific statutory grounds render such sentences appealable.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 129 acquittal Article 448 limitations procedural simplification commisurazione della pena aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5-bis c.p.p.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 129 c.p.p.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS CRISTIAN nato a CATANIA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOrdato avviso alle parti:) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Taranto ha applicato a COMIS CRISTIAN, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di furto aggravato al medesimo ascritto in concorso.

2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere e