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Sentenza — n. 21189/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21189/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21189/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe, il TRIBUNALE di BENEVENTO ha confermato la decisione del Giudice di pace in sede, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di CARMINE DI IORIO in relazione Al reato di lesioni volontarie in danno di GIUSEPPE FIGLIOLINO. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi, ai quali premette che la persona offesa ha rimesso la querela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21189/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela, e che l'imputato ha accettato l'atto abdicativo, con conseguente estinzione del reato. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

Parole chiave

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azione civile risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito obbligo di ridurre il danno lesione al piede lesioni personali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IORIO CARMINE nato a BENEVENTO il 19/03/1988 avverso la sentenza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il TRIBUNALE di BENEVENTO ha confermato la decisione del Giudice di pace in sede, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di CARMINE DI IORIO in relazione Al reato di lesioni volontarie in danno di GIUSEPPE FIGLIOLINO.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi, ai quali premette che la persona offesa ha rimesso la querela.

3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2.

Nel caso in esame, risulta che la persona offesa ha rimesso la querela, e che l'imputato ha accettato l'atto abdicativo, con conseguente estinzione del reato. L'art.129 I comma cod. proc. pen. prevede che «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza».

4. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Di Iorio Carmine. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il