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Ordinanza — n. 21188/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer qualification for higher court representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21188/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Falcomata against the judgment in favor of Francesco Moschella inadmissible. Falcomata sought to annul the decision that no proceedings would occur for defamation, but his lawyer was not authorized to represent him before higher courts. The court ruled that converting a lower court request into a cassation appeal does not exempt the petitioner from formal requirements, leading to dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The conversion of a request presented to the trial judge into a cassation appeal does not justify derogation from formal and substantive requirements for higher court remedies, rendering the appeal inadmissible if the representation was provided by an unqualified lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unqualified lawyer representation cassation appeal conversion formal procedural requirements defense counsel qualification risarcimento del danno civile condono delle spese procedurali procedura contenziosa civile

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
277208) la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato - come nel caso in esame - al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
art. 613 cod. proc. pen
277208) la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato - come nel caso in esame - al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sez. un. N. 8914 del 2018
Sez. un. N. 8914 del 2018 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FALCOMATA BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1966 nel procedimento a carico di: MOSCHELLA FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 23/02/1958 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA)Ta.ro avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. FALCOMATA' BRUNO chiede - con atto d'appello qualificato impugnazione di legittimità dal Tribunale - l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MOSCHELLA FRANCESCO in ordine al reato diffamazione al medesimo ascritto.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208) la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato - come nel caso in esame - al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (V. Sez. un. N. 8914 del 2018 Rv. 272010).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pres