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Ordinanza — n. 21186/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21186/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI MARIO nato a CATANIA il 29/01/1998 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; I. Rilevato che MARIO SANTINI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen..; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante, è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate, facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che MARIO SANTINI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen..; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante, è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate, facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese deposito tardivo tempestività tributaria ammende per infrazione procedurale opposizione tardiva tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Rilevato che MARIO SANTINI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato in relazione all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI MARIO nato a CATANIA il 29/01/1998 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MARIO SANTINI ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., aggravato in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen..; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante, è, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate, facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presiden