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Ordinanza — n. 21185/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21185/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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KUTS VOLODYMYR chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto tentato pluriaggravato, al medesimo ascritti, in forma continuata. Il ricorrente deduce, con due ricorsi che constano di un unico motivo, violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21185/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto tentato pluriaggravato, al medesimo ascritti, in forma continuata. Il ricorrente deduce, con due ricorsi che constano di un unico motivo, violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria asserzione difendibile testimonianza inattendibile documenti mancanti valutazione delle prove udienza probatoria

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
KUTS VOLODYMYR chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con due ricorsi che constano di un unico motivo, violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUTS VOLODYMYR nato il 24/08/1985 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. KUTS VOLODYMYR chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bari ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto tentato pluriaggravato, al medesimo ascritti, in forma continuata. Il ricorrente deduce, con due ricorsi che constano di un unico motivo, violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi