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Ordinanza — n. 21183/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against peace court verdict for mere motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21183/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a defect in the reasoning regarding criminal liability. The court ruled this argument inadmissible because appeals against peace court judgments for mere motivation defects are not permitted under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for mere motivation defects are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Peace Court Jurisdiction Appeal Admissibility Motivation Defect Cassazione Ruling procedimento in contumacia obbligo di comparizione all'udienza assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 612 cod. pen
in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 612 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO SALVATORE nato a SAPONARA il 30/04/1964 avverso la sentenza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SALVATORE MERLINO ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.d.P. in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto deducente vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il President